H123 Corso HACCP

Etichettatura dei prodotti ittici: denominazione, origine, zona di pesca e allergeni

Redazione 123 Corso HACCP · Aggiornato il

L'etichettatura dei prodotti ittici è disciplinata da una normativa più articolata rispetto alla maggior parte degli altri alimenti: oltre ai requisiti generali del Reg. UE 1169/2011 sull'informazione ai consumatori, si applica il Reg. UE 1379/2013 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che introduce obblighi specifici di informazione per tutti gli operatori della filiera, dalla pescheria al banco dei supermercati, fino ai ristoranti che servono pesce. Conoscere questi obblighi è fondamentale per chi lavora nella filiera ittica.

Il Reg. UE 1379/2013: informazioni obbligatorie specifiche per i prodotti ittici

Il Reg. UE 1379/2013 stabilisce che per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumatore finale o alla ristorazione collettiva, devono essere fornite obbligatoriamente le seguenti informazioni: la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico, il metodo di produzione (catturato in mare, catturato in acque dolci, o d'acquacoltura), la zona in cui il prodotto è stato catturato o il paese in cui è stato allevato, se il prodotto è stato scongelato, e la data di scadenza o il termine minimo di conservazione ove applicabile.

La denominazione commerciale deve essere quella ufficialmente approvata per la specie in Italia, come stabilito dai decreti ministeriali del Ministero delle Politiche Agricole (aggiornati periodicamente). Non è consentito utilizzare denominazioni generiche o di fantasia che possano trarre in inganno il consumatore sull'identità della specie (ad esempio, vendere pangasio come 'filetti di pesce bianco' senza specificare la specie è una non conformità). Per i requisiti di formazione del personale addetto alla vendita di prodotti ittici consulta la sezione chi deve farlo.

Informazione obbligatoriaDove si applicaEsempio
Denominazione commerciale + nome scientificoPesce fresco, congelato, trasformatoBranzino (Dicentrarchus labrax)
Metodo di produzioneTutti i prodotti ittici'Catturato' / 'Catturato in acque dolci' / 'Allevato'
Zona di cattura o paese di allevamentoTutti i prodotti itticiFAO 37.1.3 Mar Mediterraneo / Grecia (acquacoltura)
Indicazione se scongelatoProdotto presentato come fresco ma precedentemente congelato'Decongelato' in etichetta ben visibile
Data di scadenzaProdotti preconfezionati deperibili'Consumare entro il: gg/mm/aaaa'
Condizioni di conservazioneProdotti preconfezionati'Conservare a 0-2 °C' / 'Conservare a -18 °C'

Zone di cattura e denominazioni FAO: come leggere e indicare la provenienza

Per il pesce catturato in mare, la zona di cattura deve essere indicata come area FAO (Food and Agriculture Organization) di riferimento, utilizzando la denominazione geografica convenzionale. Le zone FAO più rilevanti per il mercato ittico italiano sono: FAO 37.1 (Mar Mediterraneo centro-occidentale, include Mar Ligure, Mar Tirreno, Stretto di Sicilia), FAO 37.2 (Mar Adriatico), FAO 37.3 (Mar Ionico e Mar Mediterraneo orientale). Per i prodotti dell'Oceano Atlantico si usano le denominazioni 'Oceano Atlantico nord-orientale', 'Oceano Pacifico nord-occidentale' ecc.

Per il pesce d'acquacoltura, deve essere indicato il paese di allevamento: ad esempio 'Grecia', 'Norvegia', 'Italia'. Se l'allevamento si svolge in più paesi (es. avannotti in un paese e ingrasso in un altro), devono essere indicati tutti i paesi. Queste informazioni devono essere tracciate lungo tutta la filiera attraverso i documenti commerciali (fatture, DDT) che accompagnano il prodotto dall'origine fino alla vendita al dettaglio. Per le norme di tracciabilità nella filiera ittica consulta anche l'articolo sulla catena del freddo per il pesce.

Pesce fresco sfuso al banco: etichettatura di banco e requisiti specifici

Il pesce fresco venduto sfuso (non preconfezionato) al banco della pescheria o della grande distribuzione è soggetto agli obblighi del Reg. UE 1379/2013 ma con modalità pratiche differenti rispetto al prodotto preconfezionato. Le informazioni obbligatorie possono essere esposte su un cartello posizionato accanto al prodotto o scritte sulla bacheca del banco, purché siano chiaramente leggibili e associate in modo non equivoco alla specifica tipologia di pesce esposta. Non è necessario che ogni singolo pesce o porzione sia etichettato individualmente.

Il cartello di banco deve riportare: denominazione commerciale (es. 'orata'), nome scientifico (es. 'Sparus aurata'), metodo di produzione ('allevata'), zona di cattura o paese di allevamento ('Grecia'), e, se il pesce è stato precedentemente congelato e poi scongelato, la dicitura 'decongelato' ben visibile. La data di scadenza per il pesce fresco sfuso non è tecnicamente obbligatoria ma buone pratiche di commercio la richiedono spesso. Per la formazione del personale di banco sulla corretta gestione dell'etichettatura consulta il corso HACCP.

Il mancato rispetto degli obblighi di etichettatura per i prodotti ittici è sanzionato dal Reg. UE 1379/2013 e dalla normativa nazionale attuativa. Le sanzioni possono variare da diffide e sanzioni amministrative pecuniarie fino al sequestro del prodotto in caso di frodi sull'identità della specie (sostituire una specie con un'altra più economica). Il NAS e le autorità doganali effettuano controlli a campione su base regolare.

I pesci come allergene: obbligo di dichiarazione nel Reg. UE 1169/2011

Il Reg. UE 1169/2011 include i pesci e i prodotti a base di pesce tra i 14 allergeni principali per i quali è obbligatoria la dichiarazione in etichetta o nel menu. Questo significa che non solo i prodotti ittici in sé, ma qualsiasi alimento che contenga pesce o derivati del pesce come ingrediente (salse di pesce, worcestershire sauce, alcune paste di acciughe, prodotti con collagene di pesce, gelatine di pesce) deve dichiararlo chiaramente, con evidenziazione grafica (grassetto, sottolineatura o colore diverso) rispetto al resto della lista degli ingredienti.

Per i ristoranti e gli operatori della ristorazione, l'obbligo di dichiarazione degli allergeni si estende ai piatti del menu: il pesce come ingrediente deve essere segnalato in modo che il consumatore allergico possa fare scelte informate. La dichiarazione 'può contenere tracce di pesce' (presenza non intenzionale per contaminazione crociata) non è mai sufficiente a sostituire la dichiarazione dell'allergene quando il pesce è un ingrediente intenzionale. Per una panoramica completa sulla gestione degli allergeni nella filiera alimentare consulta la sezione allergeni HACCP.

Un errore frequente nell'etichettatura ittica è omettere la dicitura 'decongelato' su pesce che è stato congelato a bordo o al grossista e poi scongelato per la vendita al banco come 'fresco'. Questa omissione è considerata un'informazione ingannevole per il consumatore ed è sanzionabile. Verifica sempre con il tuo fornitore se il prodotto ricevuto è stato congelato in qualsiasi fase della filiera.

Etichettatura del pesce surgelato e congelato: requisiti specifici

Il pesce congelato o surgelato preconfezionato deve rispettare i requisiti del Reg. UE 1169/2011 per l'etichettatura generale degli alimenti preconfezionati, più le indicazioni specifiche del Reg. UE 1379/2013. Oltre alle informazioni già citate, per i prodotti surgelati si applicano le norme del D.Lgs. 110/1992 (attuativo della Direttiva 89/108/CEE): denominazione 'prodotto surgelato', temperatura di conservazione (-18 °C), non ricongelare dopo lo scongelamento, e la possibilità di indicare suggerimenti per l'utilizzo. Il peso netto deve essere indicato per il prodotto scongelato (solo carne, senza peso del ghiaccio di glassatura) o specificare la percentuale di glassatura se presente.

La glassatura — il rivestimento di ghiaccio che viene applicato al pesce surgelato per proteggerlo dall'ossidazione e dalla disidratazione — deve essere dichiarata in etichetta. Il Reg. UE 1379/2013 stabilisce che il peso netto indicato in etichetta deve essere riferito al peso del pesce scongelato, al netto della glassa. Indicare come peso netto il peso totale incluso il ghiaccio di glassatura senza specificarlo è una pratica commercialmente scorretta e sanzionabile. Per informazioni sui corsi di formazione per addetti alla filiera del surgelato consulta la pagina prezzi.

Domande frequenti

Il ristorante è obbligato a indicare la zona di cattura del pesce nel menu?

Sì: il Reg. UE 1379/2013 estende gli obblighi informativi anche alla ristorazione. Il ristorante deve fornire al consumatore le informazioni su denominazione commerciale, metodo di produzione e zona di cattura per i prodotti ittici. Queste informazioni possono essere incluse nel menu, in una scheda separata o comunicate oralmente su richiesta, purché siano accurate e verificabili.

Come si deve indicare che il pesce è stato scongelato prima della vendita?

Deve essere presente in modo visibile la dicitura 'decongelato' o 'prodotto precedentemente congelato' accanto alla denominazione del pesce. Nel caso di pesce al banco, questa indicazione deve essere sul cartello di banco, chiaramente leggibile. Non è sufficiente un'indicazione in piccolo o nascosta: deve essere immediatamente percepibile dal consumatore prima dell'acquisto.

Qual è la differenza tra data di scadenza e termine minimo di conservazione per il pesce?

Il pesce fresco preconfezionato è un alimento altamente deperibile che richiede la data di scadenza ('consumare entro il:'), dopo la quale il prodotto non deve essere venduto né consumato per ragioni di sicurezza. Il termine minimo di conservazione ('da consumarsi preferibilmente entro:') si usa per prodotti meno deperibili (pesce in scatola, prodotti ittici secchi, surgelati). Il pesce surgelato usa il termine minimo di conservazione, in quanto il congelamento inibisce la proliferazione batterica ma non la qualità nel lungo termine.

La salsa Worcestershire contiene pesce e deve essere dichiarata come allergene?

Sì: la salsa Worcestershire tradizionale contiene acciughe tra gli ingredienti e deve dichiarare il pesce come allergene. Chi la usa come ingrediente in altri prodotti (condimenti, salse, piatti pronti) deve riportare il pesce tra gli allergeni del prodotto finito. È importante verificare sempre la lista ingredienti delle materie prime utilizzate per identificare tutti gli allergeni presenti, anche in quantità minime.

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