Etichettatura prodotti sfusi e non preconfezionati: obblighi del Reg. UE 1169/2011
Redazione 123 Corso HACCP · Aggiornato il
Il Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori è il testo normativo europeo di riferimento per l'etichettatura alimentare. Sebbene molti lo conoscano soprattutto per gli obblighi relativi ai prodotti confezionati, il regolamento disciplina anche — in modo specifico — i prodotti non preconfezionati e i prodotti preconfezionati per la vendita diretta, che includono la quasi totalità degli alimenti venduti sfusi nei negozi, nei mercati e al banco gastronomia. Conoscere questi obblighi è fondamentale per chi opera nella vendita al dettaglio e vuole essere in regola con la normativa.
Campo di applicazione del Reg. UE 1169/2011 ai prodotti sfusi
Il Reg. UE 1169/2011 distingue tra prodotti preconfezionati (confezionati prima della vendita, in modo che il contenuto non possa essere modificato senza aprire o alterare il confezionamento) e prodotti non preconfezionati (venduti sfusi o preconfezionati per la vendita diretta, come prodotti da forno confezionati nella stessa struttura in cui vengono venduti). Per i prodotti preconfezionati, l'etichetta deve riportare tutte le informazioni obbligatorie previste dagli articoli 9 e 10 del regolamento. Per i prodotti non preconfezionati, l'articolo 44 prevede un regime semplificato ma non meno importante.
L'articolo 44 del Reg. UE 1169/2011 stabilisce che, per i prodotti non preconfezionati, gli Stati membri possono adottare misure nazionali riguardo alle informazioni obbligatorie, a condizione che sia garantita almeno la comunicazione delle informazioni sugli allergeni ai sensi dell'articolo 21. In Italia, il D.Lgs. 231/2017 ha recepito queste disposizioni, specificando le modalità di comunicazione consentite. Per approfondire gli obblighi specifici della tua attività consulta la sezione chi deve farlo.
I 14 allergeni obbligatori: elenco e modalità di comunicazione
L'allegato II del Reg. UE 1169/2011 elenca 14 categorie di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze e che devono essere obbligatoriamente indicati nelle informazioni sugli alimenti, sia preconfezionati sia non preconfezionati. Per i prodotti sfusi, le informazioni sugli allergeni devono essere disponibili e comunicate al consumatore che le richiede, prima dell'acquisto.
- ✓Cereali contenenti glutine: frumento (spelta e grano khorasan inclusi), segale, orzo, avena e i loro prodotti derivati
- ✓Crostacei e prodotti a base di crostacei
- ✓Uova e prodotti a base di uova
- ✓Pesce e prodotti a base di pesce
- ✓Arachidi e prodotti a base di arachidi
- ✓Soia e prodotti a base di soia
- ✓Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
- ✓Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o del Queensland
- ✓Sedano e prodotti a base di sedano
- ✓Senape e prodotti a base di senape
- ✓Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
- ✓Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/L in termini di SO2 totale
- ✓Lupino e prodotti a base di lupino
- ✓Molluschi e prodotti a base di molluschi
Come comunicare gli allergeni nei prodotti non preconfezionati
Il D.Lgs. 231/2017 stabilisce che per i prodotti non preconfezionati le informazioni sugli allergeni possono essere fornite: per iscritto su cartellini o schede esposte in prossimità del prodotto, su supporti multimediali accessibili al cliente (tablet, monitor), su cataloghi o menu consultabili, oppure verbalmente da parte del personale formato. In tutti i casi, il consumatore deve essere informato di come accedere alle informazioni prima dell'acquisto, anche tramite una comunicazione generale esposta nel punto vendita che indica dove trovare le informazioni sugli allergeni.
La comunicazione verbale è consentita ma comporta rischi: il personale deve essere adeguatamente formato e deve conoscere con precisione la composizione di ogni prodotto esposto. In caso di errore che causa una reazione allergica, la responsabilità ricade sull'operatore. Per questo motivo, la documentazione scritta (schede allergeni per ogni prodotto) è fortemente raccomandata e in molti casi è la soluzione più sicura dal punto di vista legale e assicurativo. Per un approfondimento completo sulla gestione degli allergeni in azienda consulta la sezione allergeni HACCP.
Denominazione di vendita e altre informazioni obbligatorie per i prodotti sfusi
Oltre agli allergeni, per i prodotti non preconfezionati il D.Lgs. 231/2017 e la normativa nazionale richiedono che sia sempre indicata la denominazione dell'alimento. Per i prodotti più complessi (piatti pronti, insalate composte, prodotti da forno farciti) può essere richiesto anche l'elenco degli ingredienti, in particolare quando il prodotto contiene additivi o ingredienti che il consumatore potrebbe non aspettarsi. Per i prodotti di origine animale freschi e refrigerati (carni, pesce, latticini), la normativa europea impone ulteriori obblighi di indicazione della provenienza.
Il paese di origine o il luogo di provenienza è obbligatorio per alcune categorie di prodotti: carni bovine (Reg. CE 1760/2000), carni suine, ovine, caprine e pollame (Reg. UE 1337/2013), miele (Direttiva UE 2001/110/CE), olio di oliva (Reg. CE 1019/2002), frutta e verdura fresca (Reg. UE 543/2011). Per queste categorie, l'indicazione è obbligatoria anche per i prodotti venduti sfusi, e deve essere visibile senza che il consumatore debba fare richiesta specifica. Per informazioni sui percorsi formativi per gli operatori del dettaglio consulta la pagina prezzi.
| Categoria di prodotto | Origine obbligatoria | Base normativa | Come indicarla al banco sfuso |
|---|---|---|---|
| Carni bovine | Sì (paese nascita, allevamento, macellazione) | Reg. CE 1760/2000 | Cartellino dedicato al banco |
| Carni suine, ovine, pollame | Sì (paese allevamento e macellazione) | Reg. UE 1337/2013 | Cartellino dedicato al banco |
| Miele | Sì (paese o paesi di origine) | Dir. UE 2001/110/CE | Etichetta sul contenitore o cartellino |
| Olio di oliva extra vergine | Sì (paese produzione) | Reg. CE 1019/2002 | Indicazione sul dispenser o cartellino |
| Frutta e verdura fresca | Sì (paese di origine) | Reg. UE 543/2011 | Cartellino obbligatorio in reparto |
Preconfezionamento sul luogo di vendita: un caso particolare
Un caso particolare, frequente nella GDO, è quello del preconfezionamento di prodotti sul luogo di vendita: il supermercato confeziona porzioni di prodotti sfusi (formaggi tagliati, salumi preaffettati, olive, insalate) e li mette in vaschette con etichetta prima che il consumatore li richieda. In questo caso si tratta tecnicamente di prodotti preconfezionati, anche se l'attività di confezionamento avviene in negozio, e si applicano le disposizioni del Reg. UE 1169/2011 per i prodotti preconfezionati: l'etichetta deve riportare la denominazione dell'alimento, l'elenco degli ingredienti, gli allergeni evidenziati, il peso netto, la data di scadenza (non il termine minimo di conservazione) e le condizioni di conservazione.
Sanzioni e responsabilità nella comunicazione delle informazioni
La mancata o errata comunicazione delle informazioni sugli allergeni per i prodotti non preconfezionati è una violazione del Reg. UE 1169/2011 e del D.Lgs. 231/2017, sanzionabile con sanzioni amministrative. Oltre alle sanzioni, il rischio principale è quello della responsabilità civile in caso di reazione allergica grave di un cliente: se l'operatore non ha comunicato correttamente la presenza di un allergene, può essere chiamato a rispondere dei danni causati. Per questo la documentazione scritta degli allergeni per ogni prodotto e la formazione del personale non sono solo un obbligo legale, ma anche una misura di tutela per l'azienda.
Domande frequenti
Un negozio che vende prodotti sfusi deve avere le schede allergeni per iscritto?
La normativa consente anche la comunicazione verbale, ma prevede che le informazioni siano disponibili e fornite prima dell'acquisto. La documentazione scritta (schede allergeni per ogni referenza) è la soluzione più sicura dal punto di vista legale e gestionale, perché riduce il rischio di errori e dimostra all'autorità di controllo che l'obbligo viene rispettato sistematicamente.
Cosa si rischia se non si dichiarano gli allergeni di un prodotto sfuso?
La mancata dichiarazione degli allergeni è sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2017 con sanzioni amministrative. In caso di reazione allergica grave causata da mancata o errata comunicazione, l'operatore può essere soggetto anche a responsabilità civile per i danni causati al consumatore. Il rischio è sia economico sia reputazionale.
Il pane sfuso venduto in panetteria deve avere l'etichetta?
Il pane venduto sfuso in panetteria è un prodotto non preconfezionato: non richiede un'etichetta tradizionale, ma gli allergeni (in primis il glutine, sempre presente nella farina di grano) devono essere comunicati al cliente che lo richiede. Se il pane viene preconfezionato dal panettiere prima della richiesta del cliente (in busta con etichetta), si applicano le regole dei prodotti preconfezionati.
Come va indicata l'origine della carne al banco macelleria?
Per le carni bovine il Reg. CE 1760/2000 impone l'indicazione del paese di nascita dell'animale, del paese di allevamento e del paese di macellazione. Per le carni suine, ovine, caprine e di pollame il Reg. UE 1337/2013 impone l'indicazione del paese di allevamento e di macellazione. Queste informazioni devono essere visibili al banco tramite cartellini e, nel caso di prodotti preconfezionati, riportate in etichetta.
Continua a leggere
Pronto a ottenere il tuo attestato HACCP?
Iscriviti online: attestato disponibile in 24–48h dal completamento del corso.